Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita l’associazione culturale di diritto privato denominata:

“DONNE AL CENTRO”

Il simbolo dell’associazione è il seguente:

L’associazione non ha fini di lucro ed è retta dal presente Statuto.

Art. 2 – Sede e Durata

L’associazione ha sede legale in Roma. Via Nemorense 148 ed ha durata a tempo determinato. Scade il 31 Dicembre 2040.

Art. 3 – Scopi sociali

L’associazione è un’organizzazione autonoma che si riconosce nei valori democratici della Costituzione ed intende incentivare la consapevolezza civile intesa come difesa dei valori della legalità e dell’etica pubblica.

L’associazione non ha finalità di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Previo consenso favorevole di tutti i soci fondatori l’associazione può aprire sedi secondarie nel territorio nazionale.

L’associazione intende:

  • promuovere ogni tipo di attività politica sociale ricreativa tendente alla trasformazione e allo sviluppo delle politiche a sostegno delle donne;
  • predisporre, allestire, organizzare e promuovere tutte quelle manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, ricreativo che possono concretizzarsi in rappresentazioni, presentazioni, conferenze, proiezioni, mostre, feste e concerti;
  • promuovere e realizzare, in maniera diretta o partecipata, progetti volti alla creazione di servizi per migliorare la vita delle donne, sia nell’ambito professionale che familiare;
  • organizzare incontri, convegni, dibattiti per favorire la divulgazione di idee atte all’educazione e alla sensibilizzazione sui temi femminili;
  • promuovere attività di ricerca e formazione (creazione di gruppi di studio, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento ecc.);
  • promuovere movimenti, comitati, gruppi miranti a realizzare scopi di volta in volta determinabili e in linea con quelli prefissati dall’associazione.

Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra l’Associazione agisce con iniziative ed attività anche a fini benefici (dibattiti, convegni, workshop, seminari, assemblee pubbliche, altro) per sensibilizzare la comunità e le istituzioni a partecipare e intervenire con aiuti e sostegni anche finanziari all’uopo richiesti.

L’associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, e successive modifiche o integrazioni.

Art. 4 – Associati

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividono gli scopi. Nessun motivo ostativo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione. Singoli cittadini italiani o di Stati membri dell’unione Europea, o comunque stranieri in regola con le vigenti normative sulla circolazione ed il soggiorno in Italia, possono aderire all’Associazione Culturale “DONNE AL CE NTRO ” a condizione che ne accettino lo Statuto e si impegnino ad osservarne i regolamenti.

Ciascun socio deve attenersi ai principi fondamentali dell’associazione: assenza di fini di lucro; democraticità della struttura; elettività, gratuità delle cariche associative; volontarietà, personalità e gratuità delle prestazioni fornite dai soci.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione indirizzata al Presidente dell’Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all’accettazione della domanda. La tipologia dell’adesione all’associazione si articola nei modi previsti dal regolamento interno in:

  • soci ordinari
  • soci sostenitori
  • soci fondatori

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Le quote di associazione per i soci ordinari, per i soci sostenitori e per i soci fondatori sono definite nel regolamento interno approvato a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili per atti tra vivi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, pertanto tutti i soci possono partecipare all’attività associativa, frequentando la sede sociale nel rispetto del decoro e nei limiti che garantiscono una ordinata fruibilità di locali e strumenti.

Tutti i soci hanno diritto di voto mentre sono eleggibili negli organi dell’associazione solo i soci fondatori o i soci sostenitori, purché abbiano raggiunto la maggiore età.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L’esclusione è deliberata per morosità del socio nel pagamento delle quote sociali ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere degli organi dell’Associazione, o per comportamento contrario al buon nome dell’Associazione, o per evidente difformità con gli scopi perseguiti dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, è competente a deliberare l’esclusione dei soci; può, in ragione della gravità della violazione comminare la sanzione della sospensione fino ad un anno dall’Associazione. Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo che lo riguardano, il socio può presentare ricorso indirizzato al Presidente entro trenta giorni dalla notifica. Sul ricorso decide l’Assemblea nella sua prima riunione successiva al ricorso.

Art. 5 – Patrimonio

L’Associazione Culturale non persegue fini di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’ associazione, salvo i casi di legge.

Trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. contributi degli associati;
  2. contributi dello Stato, di enti o al istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. contributi di organismi o Istituzioni internazionali;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni;

Il patrimonio sociale può essere costituito sia da beni mobili che immobili.

Il residuo attivo del bilancio deve essere destinato ad interventi e iniziative strettamente connesse al funzionamento dell’Associazione ed alla realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 – Rapporti con altri enti

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può:

– Stipulare accordi o aderire ad altre associazioni, enti o comitati che ne condividano in pieno le finalità;

– Collaborare in varie forme con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative;

– Costituire altri enti strumentali al perseguimento di specifici obiettivi che rientrino nelle finalità dell’Associazione.

Art. 7 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Presidente dell’Associazione;
  • uno o più Vice-Presidenti.

Tutte le cariche definite dal regolamento interno sono elettive e gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’associazione.

Art. 8 – Assemblea

L’Assemblea è il momento al massima partecipazione e di espressione democratica

dell’Associazione; ad essa sono demandate le deliberazioni sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di carattere generale.

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno allo scopo principale di approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, nonché il bilancio preventivo finanziario economico ed il rendiconto finanziario patrimoniale, da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno o entro il termine fissato dalla legge. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell’organizzazione almeno sette giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione. L’assemblea deve inoltre essere convocata qualora il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

È convocata con comunicazione scritta inviata a mezzo posta, fax o e-mail, o con affissione di avviso nei locali sociali e nella sede legale almeno sette giorni prima della riunione e contiene la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno.

Hanno diritto ad intervenire all ‘assemblea e di votare tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno 20 (venti) giorni, ed in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega (scritta) per ciascun socio.

L’assemblea è formata da tutti i soci ivi compresi i soci fondatori, ai quali sono riconosciuti particolari diritti come sopra ed in appresso precisato, ed è presieduta dal presidente dell’Associazione e in caso di sua assenza dal vice-presidente.

Nel caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge un proprio presidente.

Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza dei 3/5 (tre quinti) degli associati ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti dei soci presenti, fra cui il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 18 (diciotto) membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. 1/3 (un terzo) dei componenti è eletto a maggioranza dai soci fondatori che esprimono, ciascuno, la preferenza per un numero di candidati pari ad 1/3 (un terzo) del numero di componenti del Consiglio Direttivo. I restanti 2/3 (due terzi) vengono eletti a maggioranza dall’assemblea dei soci che possono esprimere la preferenza su due candidati. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano anagraficamente. Sono eleggibili in seno al Consiglio Direttivo solo i soci sostenitori e/o i soci fondatori. In caso di dimissioni o esclusione di uno o più membri del consiglio direttivo prima della sua naturale scadenza sarà responsabilità del Presidente nominare i nuovi consiglieri tra i primi soci sostenitori non eletti.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni: attua in, linea generale, il programma approvato dall’assemblea; può chiedere, a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti, la convocazione dell’assemblea; elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e tutte le cariche ritenute necessarie così come definite dal regolamento interno; fissa le responsabilità e gli incarichi dei Consiglieri in ordine alle attività dell’ Associazione per il perseguimento dei fini sociali; può decidere di assumere dipendenti e di avvalersi di consulenti esterni da esso nominati; redige ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; predispone i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea, provvede alla nomina di uno o più responsabili per le sedi secondarie previo parere favorevole della maggioranza dei soci fondatori; predispone i regolamenti esecutivi; delibera circa l’ammissione e la esclusione dei soci; individua organi ed enti pubblici, associazioni private, fondazioni, società, con le quali stipulare convenzioni tese esclusivamente alla realizzazione degli scopi statutari; coordina alle attività delle sedi secondarie, può variare la sede dell’associazione o istituire sedi secondarie.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato d’Onore composto di membri scelti tra persone esterne al Direttivo stesso e/o all’associazione. Il titolo di Socio Onorario, membro del Comitato d’Onore, è attribuito a personalità che per la loro qualificata attività ed esperienza possono contribuire ad accrescere il prestigio dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte l’anno con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno inviato a mezzo posta, fax o e-mail a ciascun membro almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ed è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di 1/3 (un terzo) più 1 (uno) dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Deve essere convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri ne faccia richiesta motivata al Presidente, che in tal caso ha l’obbligo di riunire il Consiglio Direttivo entro 20 (venti) giorni.

Esso delibera di norma a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È in ogni caso di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi.

Art. 10 – Segreteria

La Segreteria è composta da quattro cariche: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere tutti nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno. La Segreteria è l’organo esecutivo di collaborazione con il Presidente dell’Associazione e svolge in particolare funzioni concernenti l’organizzazione amministrativa e quella economica e finanziaria.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e nei confronti di terzi; adotta in caso d’urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva; ha il potere di firma per tutti gli atti che impegnano l’associazione; convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Segreteria.

Dura in carica quanto il consiglio che lo elegge ed è rieleggibile. I l Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio Direttivo o ad eventuali procuratori anche all’estero.

Art. 12 – Esercizio sociale

L’esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile il Consiglio direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo l’anno precedente, ed entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione possono essere impiegati esclusivamente per le attività di cui all’art. 2.

Art. 13 – Scioglimento

La durata dell’associazione è limitata. Scade il 31 Dicembre 2040.

Lo scioglimento anticipato dell’Associazione può essere deciso dall’assemblea con la maggioranza sia in prima che in seconda convocazione dei 3/5 (tre quinti) dei voti dei soci presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori.

L’Assemblea dovrà destinare il patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’alt. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall’eventuale regolamento attuativo si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

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